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venerdì 11 novembre 2011

L'obbligo delle rinnovabili ed il solare termico - 3a parte

  • La nuova normativa va ad agire su una situazione pregressa a livello regionale piuttosto variegata. Per quanto riguarda i fabbisogni termici, infatti, il solo obbligo che vigeva prima della pubblicazione del Decreto 28 era quello di copertura con le fonti rinnovabili del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Tale obbligo, però, non era operativo e applicato su tutto il territorio nazionale, ma solo in alcune regioni che, recependo il D.Lgs. 311/06, avevano legiferato a riguardo (su normative regionali su efficienza energetica e rinnovabili in edilizia, vedi Rapporto ONRE 2010 sui regolamenti edilizi comunali). Quindi, a fronte di alcune Regioni che avevano già provveduto a regolamentare l’obbligo di rinnovabili negli edifici, dal punto di vista sia tecnico che procedurale (per fare due esempi, Piemonte e Lombardia), diverse altre ad oggi non hanno ancora implementato e reso operativo tale obbligo.





  • La nuova normativa introduce nuovi obblighi (si vedano prima e seconda parte dell’analisi): non si parla più solo di copertura del 50% di ACS, ma anche della copertura di una percentuale, variabile nel tempo, dei fabbisogni termici complessivi degli edifici.




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