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mercoledì 6 giugno 2012

Obbligo acqua calda x riscaldamento o sanitaria

Per l'edilizia italiana scattano gli obblighi delle rinnovabili

L’edilizia italiana dovrà essere sempre più efficiente in campo energetico. D’ora in avanti, per costruire un nuovo edificio o ristrutturarne uno vecchio, si dovranno rispettare le misure previste dal decreto 28/2011 (quello sulle fonti rinnovabili che ha recepito la direttiva Ue del 2009). Tali misure, infatti, sono scattate per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012. A disciplinare il settore è l’articolo 11 del decreto, che introduce l’obbligo d’integrare le fonti alternative negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni “rilevanti”. Rientrano in quest’ultima categoria gli edifici demoliti e ricostruiti, oltre a quelli con una superficie utile di almeno mille metri quadrati e ristrutturati integralmente.

Il decreto ha spalmato gli obiettivi in tre fasi: da ora e fino al 31 dicembre 2013, le fonti rinnovabili termiche dovranno coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. La percentuale salirà poi al 35% nel periodo 2014-2016 e al 50% dal 2017. Tutte queste cifre aumentano del 10% per gli edifici pubblici. Gli impianti termici, inoltre, dovranno sempre assicurare la metà dei consumi d’acqua calda sanitaria. Il decreto, quindi, assegna un ruolo di primo piano all’efficienza energetica e alle tecnologie come le pompe di calore e il solare termico; i diversi obblighi, infatti, non si possono rispettare installando impianti che producono esclusivamente elettricità, come il fotovoltaico o il mini eolico, impiegandola poi per alimentare dispositivi di riscaldamento e condizionamento. Tali obblighi, inoltre, decadono se l’edificio è collegato a una rete di teleriscaldamento capace di soddisfare l’intero fabbisogno di calore.

Per quanto riguarda le rinnovabili elettriche, bisogna installare una potenza che varia secondo l’ampiezza dell’edificio, moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni. Il risultato è un kW ogni 80 metri quadrati da qui al 2013, per poi passare a 1 kW/65 m² nel periodo 2014-2016 e 1 kW/50 m² dal 2017. L’articolo 12 prevede anche un bonus volumetrico del 5%, per quei progetti che garantiscano una copertura dei consumi elettrici e termici superiore di almeno il 30% rispetto alle soglie minime indicate. Dai vari obblighi sono esclusi gli edifici vincolati per il loro valore storico e artistico: in questo caso, il progettista deve evidenziare che rispettando le prescrizioni si rischia di alterare la struttura architettonica sottoposta a tutela.

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